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Statuto sociale

Art. 1

È costituita con sede in Sant’Egidio alla Vibrata (TE) l’Associazione “Volontari di pronto intervento P.A. Croce Bianca Val Vibrata Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” in breve denominabile anche come P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA O.N.L.U.S.”.

 

Art. 2

La “Pubblica Assistenza Croce Bianca Val Vibrata O.N.L.U.S.” è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività. Per queste ragioni, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, nonché quelli previsti dalla Legge dell’ 11/08/91 N° 266 e al Decreto L.vo 4 dicembre 1997 N° 460.

 

Art. 3

La “P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.N.L.U.S.” è: aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

 

Art. 4

La “P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.N.L.U.S.” informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Pertanto i suoi fini sono:

A- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

B- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà, mutualità e fratellanza;

C- contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

D- contribuire all’affermazione dei principi della mutualità;

E- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;

F- collaborare, anche attraverso l’esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

G- favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull’ambiente, sull’handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;

H- collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato “O.N.L.U.S.” per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto;

I- Adoperarsi per la difesa dei deboli e dei bisognosi.

 

Art. 5

La sua attività consiste quindi:

A- nell’organizzare il soccorso sanitario mediante autoambulanze ad ammalati e feriti; in coordinamento con le Centrali Operative 118 di competenza.

B- nell’organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali autonomamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

C- nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;

D- nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

E- nell’organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente;

F- nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;

G- nell’organizzare la formazione dei volontari in collaborazione anche con i progetti delle Centrali Operative 118, dell’A.N.P.AS. nazionale e con le strutture di protezione civile territoriali.

H- realizzare strutture abitative per anziani, dotate delle caratteristiche e dei servizi idonei ad assicurare agli anziani le migliori condizioni di vivibilità, sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale.

I- Organizzare incontri di beneficenza e di aiuto umanitario verso persone o collettività svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

L- Creare momenti d’istruzione, formazione ed addestramento dei giovani disoccupati, onde facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l’Associazione si impegna anche a:

A- promuovere ed organizzare incontri volti a favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

B- organizzare forme di intervento istitutive tese a favorire gli scopi del precedente punto;

C- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;

D- organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, Handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

E- organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

F- Favorire lo sviluppo e l’attuazione del principio della mutualità.

G- Tutelare i diritti civili dei deboli e dei bisognosi.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate e ad esse connesse.

 

Art. 6

La “Pubblica Assistenza Croce Bianca Val Vibrata O.N.L.U.S.” fonda le proprie attività sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge dell’ 11/08/91 N° 266 e dal Decreto Legislativo N° 460 del 04/12/1997, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o migliorare le attività da essa svolte. Nell’ipotesi di utilizzo di personale dipendente, questo non potrà essere superiore al 10% dei Volontari.

 

Art. 7

Possono essere soci della “Pubblica Assistenza Croce Bianca Val Vibrata O.N.L.U.S.” tutti i cittadini, indipendentemente dalla propria età, estrazione sociale e religiosa, che sottoscrivono la quota associativa relativa alla categoria di socio, nella misura ed entro i termini fissati annualmente dalla Assemblea. I soci si distinguono in quattro categorie:

A- Soci Ordinari: si definiscono tali, tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, che aderiscono e partecipano attivamente allo svolgimento della vita associativa. Essi hanno l’obbligo di versare la quota sociale nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea. Inoltre hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e Regolamenti interni dell’ Associazione; hanno tutti i diritti statutari e sopratutto il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

B- Soci Volontari: si definiscono tali, tutti i soci al di sotto dei diciotto anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Essi possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccetto quello di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti. Hanno l’obbligo di versare la quota sociale stabilita annualmente dall’Assemblea.

C- Soci Benemeriti: si definiscono tali, coloro che effettuano versamenti, donazioni o lasciti all’Associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. Essi non hanno l’obbligo di versare la quota sociale, possono partecipare alla vita associativa ma non hanno diritto di voto in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

D- Soci Beneficiari: si definiscono tali, coloro i quali usufruiscono dei servizi e prestazioni svolti dall’Associazione. Essi hanno l’obbligo di versare la quota relativa all’anno di competenza nella misura e nei tempi stabiliti dall’Assemblea. Essi non hanno l’obbligo di partecipare alla vita associativa e non hanno il diritto di voto in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Il cittadino che intende diventare socio Ordinario deve rivolgere espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, dichiara di condividere le finalità che l’Associazione si propone di perseguire ed impegnarsi ad osservare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni. I soci di tutte le categorie hanno diritto a frequentare i locali sociali, fermo restando che, per quanto concerne l’uso degli impianti e il godimento dei servizi sociali, dovranno essere in regola con il versamento della quota sociale stabilita dall’Assemblea e corrispondente all’anno di riferimento, o a deroghe stabilite dal Consiglio Direttivo e portate successivamente a ratifica dall’Assemblea.

 

Art. 8

I diritti dei soci sono:

A- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;

B- eleggere le cariche sociali degli organi direttivi e di controllo, essere eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 7;

C- votare in Assemblea per l’approvazione o modificazione dello Statuto e dei regolamenti da esso derivanti, salvo i limiti di cui al precedente art. 7;

D- chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

E- stabilire i termini per il tesseramento annuale e le relative quote;

F- formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

 

Art. 9

I doveri dei soci sono:

A- rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;

B- non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione.

C- essere in regola con i versamenti delle quote sociali per l’anno di competenza.

 

Art. 10

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla “Pubblica Assistenza Croce Bianca Val Vibrata O.N.L.U.S.”, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che hanno, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

 

Art. 11

La qualità di socio si perde:

A- per decadenza;

B- per esclusione;

C- per morosità;

D- per recesso.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 10. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con la Associazione. Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall’Assemblea, non rinnovano la sottoscrizione della quota associativa nella misura stabilita dall’Assemblea stessa. Perdono la qualità di socio per recesso coloro che manifestano e notificano la volontà di recedere dall’Associazione stessa: tale recesso ha effetto dall’inizio del primo mese successivo a quello della notifica della volontà di recesso. Il recesso non dà il diritto alla restituzione della quota sociale.

 

Art. 12

L’esercizio finanziario della “P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.N.L.U.S.” comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate della P.A. “Croce Bianca Val Vibrata O.N.L.U.S.” sono costituite:

A- dalle quote degli aderenti, nelle varie categorie;

B- da contributi di privati;

C- da rimborsi derivanti da convenzioni;

D- da contributi di enti pubblici o privati;

E- da donazioni e lasciti da parte di Enti Pubblici e Privati;

F- da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all’Art. 5 della legge 11/08/91 N° 266 e dal D.L. N° 460 del 4/12/1997, pervengano all’Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all’attuazione di nuovi progetti.

 

Art. 13

Il patrimonio della “P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.N.L.U.S.” e costituito:

A- da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;

B- da titoli pubblici e privati;

C- da lasciti, legati a donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo;

d- da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, o persone fisiche;

E- dagli avanzi netti di gestione.

 

Art. 14

Gli organi dell’Associazione sono:

A- l’Assemblea dei soci;

B- il Consiglio Direttivo;

C- Il Presidente del Consiglio Direttivo;

D- il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;

E- il Segretario;

F- il Tesoriere;

G- il Collegio dei Sindaci Revisori;

H- il Collegio dei Probiviri;

I- la Commissione disciplina.

 

Art. 15

L’Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all’anno, entro il trentuno marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza ed entro il trentuno ottobre per l’approvazione del bilancio preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci ordinari regolarmente iscritti da non meno di tre mesi. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell’Assemblea. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di tempo di almeno un’ora. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, come previsto dall’art. 21 del cod. civ.

 

Art. 16

L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Nel caso di modifiche allo Statuto sociale o dei Regolamenti da esso derivati, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione i tre quarti più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero. Qualora nel voto di scrutinio segreto le proposte ottengono la parità dei consensi, queste si intendono respinte. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengono la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

 

Art. 17

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l’Associazione. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Hanno diritto d’intervenire all’Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell’Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. I soci ordinari possono farsi rappresentare da altri soci ordinari, anche se membri del Consiglio Direttivo salvo, in questo caso, per l’approvazione dei Bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. Ogni socio ordinario potrà presentare un massimo di due deleghe per Assemblea. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d’intervento all’Assemblea stessa. E’ tuttavia facoltà del Presidente dell’Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

 

Art. 18

In apertura dei propri lavori, l’Assemblea elegge un Presidente e un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi, ove occorra, almeno tre scrutatori e un Presidente di Seggio per le votazioni per schede.

 

Art. 19

I compiti dell’Assemblea sono:

A- Approvare il bilancio consuntivo chiuso il trentuno dicembre dell’anno precedente;

B- Approvare il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo entro i termini stabiliti.

C- Approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’anno.

D- Approvare e modificare l’ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento.

E- Approvare le linee programmatiche dell’Associazione.

F- Approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa.

G- Approvare e modificare il regolamento generale dell’Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa.

H- Eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all’Associazione.

I- Eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori.

L- Eleggere il Collegio dei Probiviri.

M- Approvare le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti da esso derivanti.

N- Eleggere la Commissione disciplina.

O- Deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

 

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti. Spetta all’Assemblea determinare il numero prima di procedere all’ elezione. Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti dell’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. I consiglieri che per tre volte consecutive non dovessero partecipare alle riunioni del Consiglio senza giustificazioni valide, saranno dichiarati decaduti e sostituiti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

 

Art. 21

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

A- predisporre le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19; ed in particolare:- predisporre, entro il 28 Febbraio di ciascun anno, il Bilancio Consuntivo dell’anno precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; – redigere la relazione sul bilancio consuntivo e sull’attività svolta nell’anno di riferimento; – predisporre, entro il 30 Settembre di ciascun anno, il Bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione della Assemblea; – depositare i Bilanci presso la Sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono la Assemblea convocata per la loro approvazione.

B- eseguire i deliberati dell’Assemblea;

C- adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;

D- stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

E- aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

F- adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 11;

G- assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.

H- convocare la Commissione Disciplina, per adottare i provvedimenti inerenti alla sua istituzione.

 

Art. 22

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad essa partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezione delle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l’Assemblea dei soci, ad eccezione che in caso di votazione paritaria, il voto espresso dal Presidente ha valore doppio.

 

Art. 23

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in casi di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere.

 

Art. 24

Il Presidente che ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell’Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e i contratti stipulati dall’Associazione e riscuote, nell’interesse dell’ente, somme da terzi rilasciando liberatorie quietanze. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o integralmente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

 

Art. 25

I compiti del Segretario sono: quelli di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio e di assistere il Presidente nella operatività gestionale dell’Associazione, oltre ai compiti stabiliti dal regolamento generale dell’Associazione.

 

Art. 26

I compiti del Tesoriere sono quelli della gestione del denaro di cassa e del patrimonio circolante dell’Associazione, di riscuotere somme da terzi rilasciando liberatorie quietanze, di assistere il Presidente nella gestione dei pagamenti e delle entrate, nell’approntare la bozza del bilancio consuntivo di ciascun anno, oltre ai compiti stabiliti dal regolamento generale dell’Associazione.

 

Art. 27

I compiti del Vice-Presidente sono quelli di rappresentare il Presidente, dietro delega dello stesso approvata dal Consiglio, nella gestione ordinaria dell’Associazione, nella situazione di assenza o impedimento dello stesso.

 

Art. 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea i Revisori dei Conti assumo la carica ricevuta ed eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio.

 

Art. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica altresì il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all’Assemblea dei soci. Verifica altresi la corretta tenuta degli altri libri sociali eccetto quello delle riunioni del Consiglio Direttivo. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

 

Art. 30

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono anche essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri assume la carica ricevuta ed elegge nel proprio seno il Presidente.

 

Art. 31

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 11. Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio stesso. Nell’adempiere il suo compito istituzionale il Collegio può richiedere di visionare i libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo sotto la vigilanza del Presidente dell’Associazione. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate per iscritto al Presidente dell’Associazione, al quale è demandato il compito di comunicarle agli interessati.

 

Art. 32

La Commissione Disciplina è composta da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica quattro anni, ed i suoi componenti devono essere Volontari dell’Associazione e possono essere anche non soci, sono inoltre rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, la Commissione assume la carica ricevuta ed elegge nel proprio seno un Presidente.

 

Art. 33

La Commissione Disciplina interviene con un giudizio definitivo in provvedimenti disciplinari, su segnalazione del Consiglio Direttivo, riguardanti metodi e comportamenti dei Volontari dell’Associazione, nell’espletamento dei servizi e delle attività in cui gli stessi sono impegnati. Alla riunione della Commissione, partecipano di diritto due membri del Consiglio Direttivo, gli stessi hanno diritto di giudizio. Solo nel caso che il provvedimento riguardi un Socio Volontario, il giudizio finale non è definitivo in quanto tale giudizio è di competenza del Collegio dei Probiviri; quindi verrà trasmesso a tale Collegio per la decisione finale.

 

Art. 34

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell’Assemblea nella sua prima riunione. La vacanza comunque determinata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza immediata del medesimo. La decadenza del Consiglio comporta anche quella, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri e della Commissione Disciplina. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell’Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’Assemblea per la rielezione degli organi medesimi, e provvede inoltre alla gestione ordinaria dell’Associazione.

 

Art. 35

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 11, lettera A) e C), e art. 33 deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica. I provvedimenti di cui all’art. 11 lettera A) e B), e art. 33, sono esecutivi dal 30° (trentesimo) giorno successivo al ricevimento della notifica e devono contenere le motivazioni per le quali, la decadenza, l’esclusione o il provvedimento disciplinare, siano state deliberate.

 

Art. 36

Qualora per decisione dell’Assemblea vengano istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

 

Art. 37

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo. E’ comunque incompatibile l’appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro o di qualsiasi natura con l’Associazione. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

 

Art. 38

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge, o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale “ONLUS” che per Legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura.

 

Art. 39

In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

 

Art. 40

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le Leggi dello Stato in materia, e in particolare la Legge 11.08.91 N° 266 e il Decreto Legislativo N° 460 del 04.12.97.